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Registro di protocollo

SKU: 9919999990015
COD: 9919999990015 Categoria: Tag:

Il prezzo originale era: 4,72€.Il prezzo attuale è: 4,25€.

Disponibile

Registro di Protocollo – Composto di 8 pagine con tasca interna

 

Descrizione

[block id=”personalizzazione-schede-e-registri”]
 
Contenente gli estremi della documentazione di cui agli artt. 109 comma 2 e 131 comma 1 del D.Lgs. 101/20: Relazioni Tecniche di Radioprotezione che costituiscono il Documento di Valutazione del Rischio di cui all’art. 28 comma2 del  D.Lgs n. 81/08.

Relativamente al RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI.

Art. 109 comma 2 – Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

  1. Prima dell’inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente:
  2. a) la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica;
  3. b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.

Art. 131 comma 1 – Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti

  1. In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:
  2. a) l’individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
  3. b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere;
  4. c) la frequenza delle valutazioni di cui all’articolo 130, che deve essere almeno annuale;
  5. d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l’adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all’articolo 125, dei lavoratori esposti e della popolazione;
  6. e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c) .

Tenuto a cura del datore di lavoro ai sensi dell’All. XXIII par. 4.2 D.Lgs. 101/20

  1. Registro

4.2. La documentazione di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, può essere costituita da relazioni tecniche datate, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro.

 

Informazioni aggiuntive

Autori

Editore

Anno

Lingua