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La scheda personale dosimetrica è istituita dal responsabile di radioprotezione per ogni lavoratore esposto.
Costituito da n. 24 pagine con tasca interna, elaborata come da modello “B”, All. XXIII D.Lgs n. 101/20
Art. 132 – comma 1 lett. d) – D.Lgs. n. 101 del 31/07/20 – All. XXIII comma 7 D.Lgs. 101/20
Lgs. 101/2020 – Allegato XXIII – Modello C
Modalità di tenuta della documentazione per la sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti
7. Scheda personale dosimetrica
7.1. La scheda personale dosimetrica di cui all’art. 132, comma 1, lettera d) del presente decreto è compilata in conformità al modello allegato B.
7.2. La scheda di cui al punto 7.1 è costituita da fogli legati e numerati progressivamente.
7.3. È consentita l’adozione di schede dosimetriche personali diverse dal modello B di cui al punto 7.1 sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
7.4. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 132, comma 4, del presente decreto, le relazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse.
11. Modalità di istituzione della documentazione inerente alla sorveglianza fisica e sanitaria
11.1. L’esperto di radioprotezione istituisce:
- a) la scheda personale dosimetrica per ogni lavoratore esposto, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della scheda stessa, debitamente compilata con le informazioni previste nel modello B.
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