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Elaborato come da modello “A” Art. 112 comma 1 lett. i) del D.Lgs n. 101/20.
Art. 112 – comma 2 lett. i) del D.Lgs. 101 del 31/07/20 Obblighi delle imprese esterne
1. In particolare il datore di lavoro dell’impresa esterna è tenuto a:
i) istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A e consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2 e si assicura della sua compilazione in relazione alla prestazione
2. Ai sensi dell’articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 1, lettera i) . Il libretto contiene i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all’attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.
Art. 113 – comma 2 del D.Lgs. 101 del 31/07/20 Obblighi delle imprese esterne
2. Per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona classificata, l’esercente di tale zona è tenuto a:
a) accertarsi, anche, laddove previsto, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all’articolo 112, comma 1, lettera i) , che il lavoratore esterno, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa.